Art. 21.
(Esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria).

      1. Gli addetti ai servizi di informazione non rivestono la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria. Tale qualifica è sospesa durante il periodo di servizio presso i servizi di informazione per coloro che già la rivestono in base all'ordinamento della amministrazione di provenienza.
      2. Ove sia necessario per lo svolgimento di determinati e specifici compiti, il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza può, sentito il Ministro dell'interno,

 

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attribuire la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza a singoli addetti ai servizi di informazione per periodi determinati e non superiori a tre mesi, rinnovabili solo in caso di assoluta necessità. Tali provvedimenti sono comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri.
      3. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale dei servizi di informazione ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato tramite i propri superiori diretti ai direttori dei medesimi servizi, i quali informano tempestivamente il Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza.
      4. I direttori dei servizi di informazione hanno l'obbligo di fornire agli organi di polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
      5. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 4 può essere ritardato con provvedimento del Ministro per i servizi di informazione per la sicurezza, previo espresso consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò è strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi di informazione.